REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1305/2005, proposto da
TM.E s.p.a. - TERMOMECCANICA ECOLOGIA, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra TM.E s.p.a. - TERMOMECCANICA ECOLOGIA, G.N.G. s.r.l. e IDEA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Barone e Alberto Bianchi, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo;
contro
la società IDE TECHNOLOGIES LTD, in persona dei legali rappre-sentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta;
e nei confronti
dell'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1016/2005, in data 20 giugno 2005, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società IDE TECHNOLOGIES LTD;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo n. 51, in data 21 marzo 2006;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubbli-ca udienza del 16 marzo 2006, l'avv. G. Barone per la TM.E s.p.a. in proprio e n.q. e l'avv. C. Barreca, su delega dell'avv. A. Scuderi, per la società IDE TECHNOLOGIES LTD;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La società IDE TECHNOLOGIES LTD impugnava avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, i seguenti atti:
- provvedimento in data 3 novembre 2004, con il quale la Commissione giudicatrice della procedura per la individuazione del soggetto "promotore" ex art. 37 bis, legge n. 109/1994 per la "progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani" bandita dall'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia, disponeva l'esclusione della Ditta ricorrente da detta procedura;
- ove occorra, l'art. 8, comma 3, del Capitolato d'oneri del 10/6/2004, in forza del quale: "i concorrenti che risultino non avere presentato la documentazione nelle forme e modi di cui al presente disciplinare saranno esclusi dalla gara";
- ove occorra, il capitolato d'oneri del 10 giugno 2004, nella parte in cui disciplina "termini e modalità di presentazione delle proposte" (art. 5) e "valuta e lingua" (art. 7).
Più esattamente la esclusione della società IDE TECHNOLO-GIES LTD era motivata con varie irregolarità nella chiusura dei plichi (in violazione dell'art. 5 del capitolato), nonchè con il rilievo che la documentazione contenuta nella busta A della Ditta IDE non si presenta interamente redatta in lingua italiana e con gli importi espressi in euro; per i documenti originali in altra lingua non risulta allegata la prevista traduzione giurata nelle forme di legge; gli importi espressi in valute diverse non sono indicati in euro; e ciò in violazione dell'art. 7 del capitolato d'oneri.
Nel ricorso si deduceva:
-1) violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 e delle legge regionale Sicilia n. 7/2002 e n. 7/2003; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di massima concorrenzialità delle procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; contraddittorietà e/o illogicità, sviamento; incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare l'esclusione dalla gara, rilevando in particolare che, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, il tenore formale e letterale della disciplina di gara non consentiva di ritenere univocamente che il mancato rispetto delle prescrizioni degli articoli 5 e 7 del capitolato fosse da sanzionare con la esclusione e che, per conseguenza, l'esclusione comminata per tale motivo era illegittima e contrastante con l'interesse prevalente alla massima concorrenzialità;
-2) in via subordinata, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 e della legge regionale Sicilia n. 7/2002 e n. 7/2003; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di massima concorrenzialità delle procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; contraddittorietà e/o illogicità, sviamento. Incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare l'esclusione dalla gara, in particolare rilevandosi che le clausole degli atti regolatori della procedura risulterebbero illegittime, ove interpretate nel senso di collegare la comminatoria di esclusione dalla fase di valutazione delle proposte alla violazione delle prescrizioni in tema di modalità di confezionamento del plico e delle buste e/o delle dichiarazioni in inglese e/o della omessa conversione in euro dei dati economici eventualmente espressi in valute differenti dall'euro.
Si costituivano in giudizio l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia e, con intervento ad opponendum, la TM.E s.p.a. - Termomeccanica Ecologia, che aveva presentato istanza nella procedura di cui trattasi.
Il TAR, con sentenza n. 1016/2005, in data 20 giugno 2005 accoglieva il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
. La sentenza è stata appellata dalla TM.E s.p.a. - Termomeccanica Ecologia, che, oltre a censurare sotto vari profili la sentenza appellata, ha eccepito la inammissibilità del ricorso in primo grado perchè non notificato ad almeno un controinteressato e perchè gli atti regolatori della gara si sarebbero dovuti impugnare in via immediata e diretta.
Si è costituita la società IDE TECHNOLOGIES LTD, che ha svolto puntuali controdeduzioni e che nella sostanza ha riproposto le tesi di primo grado.
Alla pubblica udienza del 16 marzo 2006, l'appello è passato in decisione.
DIRITTO
I
1. L'appello è infondato.
Oggetto del contendere è anzitutto il provvedimento con il quale l'Amministrazione (Commissione giudicatrice) ha escluso la società IDE TECHNOLOGIES LTD dalla procedura concorsuale per la individuazione del soggetto "promotore" ex art. 37 bis, legge n. 109/1994 per la "progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani" bandita dall'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia.
Sono altresì impugnate le disposizioni degli atti regolatori della procedura, alla stregua dei quali la esclusione è stata disposta.
2. La TM.E s.p.a. - Termomeccanica Ecologia, interveniente ad opponendum in primo grado, ha appellato la sentenza n. 1016/2005, in data 20 giugno 2005, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, ha accolto il ricorso, eccependone anzitutto la inammissibilità perchè non notificato ad almeno un controinteressato.
La eccezione è infondata.
Per indirizzo giurisprudenziale costante, riguardante le procedure di gara, il ricorso proposto avverso l'esclusione non deve essere notificato ad alcun controinteressato salvo che il provvedimento intervenga quando la gara si è conclusa, nel qual caso il gravame deve essere notificato all'impresa aggiudicataria (Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5200).
Da un lato infatti, prima dell'esito favorevole del procedimento concorsuale, ciascuna impresa partecipante ha solo un'aspettativa di mero fatto al conseguimento dell'aggiudicazione ed è, sostanzialmente e normalmente, indifferente alle vicende che riguardano la partecipazione alla gara di altri aspiranti (Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 831); dall'altro non vi è un onere del ricorrente di seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, salva la facoltà di questi ultimi di proporre l'opposizione di terzo (Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2581).
Nella specie il provvedimento impugnato riguarda esclusivamente la esclusione della società IDE TECHNOLOGIES LTD e non doveva quindi essere notificato ad alcuna delle imprese partecipanti alla procedura , che d'altra parte non risulta mai conclusa.
3. L'appellante ha poi dedotto che la sentenza appellata non ha esaminato la legittimità del provvedimento di esclusione, ma solo quella del capitolato (per irragionevolezza di alcune clausole).
In tal modo però ha implicitamente riconosciuto la immediata lesività del capitolato.
Ne consegue che detto capitolato si sarebbe dovuto impugnare in via immediata e diretta.
L'eccezione non è condivisibile.
Da un lato infatti nel ricorso in primo grado in via principale era impugnato il provvedimento di esclusione sul rilievo che esso non trovava sostegno nelle disposizioni del capitolato e dall'altro, ma solo in via subordinata, si deduceva la illegittimità delle clausole del capitolato ove interpretate nel senso di imporre la esclusione.
Il primo motivo, non esaminato dal TAR ma riproposto in appello, era quindi ammissibile.
Quanto al secondo motivo, nella incertezza interpretativa delle clausole, era del pari ammissibile. Trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui gli atti regolatori della gara vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. A fronte di clausola illegittima, soprattutto se di dubbia interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (Consiglio Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4465; Consiglio Stato, sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478).
4. Con un ulteriore motivo di appello la TM.E s.p.a. - Termomeccanica Ecologia deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 23 comma 1 della legge n. 1034/1971), difetto di istruttoria e grave difetto di motivazione, sul rilievo che il TAR avrebbe dovuto esaminare anzitutto il primo motivo di ricorso (diretto contro la esclusione) e poi, solo in caso di rigetto di tale motivo, il secondo (diretto contro il capitolato). In detto secondo motivo non era poi dedotta formalmente la irragionevolezza delle clausole.
La censura - osserva il Collegio - è utile ad evidenziare vizi della sentenza appellata che restano però assorbiti nell'effetto devolutivo dell'appello e che, ove pure possano ritenersi sussistenti, non danno di per sè luogo ad una riforma della sentenza appellata, ma prospettano questioni demandate all'esame del giudice d'appello (ove come nella specie riproposti dalle parti).
II
1. Nel merito la vertenza ha per oggetto una procedura di project financing, che trova la sua disciplina normativa negli art. 37 bis ss., l. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificata ed integrata nell'ordinamento siciliano dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.
Tale procedura si articola in tre fasi:
a) nella prima, l'Amministrazione provvede ad individuare la proposta del promotore che ritiene di pubblico interesse;
b) nella seconda fase procede, mediante gara e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla selezione dei soggetti o del soggetto con i quali negoziare successivamente con il promotore il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 37 quater comma 1 lett. a), l. 11 febbraio 1994 n. 109;
c) la terza fase consiste, infine, nella procedura negoziata tra il promotore e gli offerenti individuati a seguito dell'espletamento della fase precedente.
Nella specie viene in rilievo la prima fase preordinata alla individuazione del soggetto promotore.
In essa, nel sistema dell'art. 37, l'esame delle proposte e la scelta del promotore non sono vincolati alle rigide forme dell'evidenza pubblica.
Nell'ambito di una procedura, costruita su un modello legale non rigidamente formalistico, le amministrazioni aggiudicatrici da un lato possono tuttavia autolimitarsi prevedendo procedure concorsuali. E' stato affermato in giurisprudenza che la procedura di esame delle proposte di "project financing" pur con le sue peculiarità deve rispondere ai canoni procedimentali che connotano le gare per la scelta del contraente in materia di opere e servizi pubblici. Sebbene l'art. 37 ter, l. n. 109 del 1994 non procedimentalizzi l'attività di valutazione dell'amministrazione con espresso riferimento alle procedure di gara, la necessità che tale valutazione si svolga all'insegna dei criteri di "par condicio" e trasparenza appare infatti intrinseca nella stessa natura para concorsuale della fase di scelta del promotore, quale attività volta a realizzare l'interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per l'amministrazione aggiudicatrice. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 2 agosto 2004, n. 2860).
Dall'altro le Amministrazioni godono pur sempre di una certa libertà nella fase di istruzione delle proposte, tant'è che possono liberamente far luogo, in sede di verifica dei documenti presentati, alla eventuale richiesta di integrazione documentale (l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis comma 2 ter; cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 9 marzo 2005, n. 1319).
2. In questa prospettiva sembra muoversi il capitolato d'oneri allegato all'avviso dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, che nel descrivere la procedura di scelta del promotore richiama gli artt. 37 bis, ter e quater della legge 109/1994, come modificata e integrata dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, nonchè gli artt. 84, 87, 95, 98 e 99 del d.P.R. n. 554/1999.
In esso si prevedono in particolare le seguenti disposizioni:
- (art. 4 lettera c) (selezione del promotore) entro quindici giorni dalla ricezione della/e proposta/e l'amministrazione aggiudicatrice provvederà ... 2) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;
- (art. 5, comma secondo) ... la proposta sarà contenuta in un plico sigillato con ceralacca recante all'esterno l'indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, e l'indicazione ben visibile: Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di un im-pianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani;
- (art. 5 comma quarto) il plico di cui sopra dovrà contenere sette di-stinte buste chiuse, sigillate con ceralacca, controfirmate ai lembi di chiusura, riportanti la stessa dicitura del plico e le lettere di identifi-cazione del contenuto come segue A) DOCUMENTAZIONE ...; B) TARIFFE ...; C) TEMPI ...; D) DURATA DELLA CONCESSIONE ...; E) QUALITA' DELLA PROPOSTA ..., F) CONNESSIONI ACQUE-DOTTI ...; G) FLESSIBILITA' DI PRODUZIONE;
- (art. 7) tutti i documenti che fanno parte della proposta dovranno essere redatti in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per documenti originali in altre lingue è ammessa la traduzione giurata nelle forme di legge. Gli importi espressi in valute diverse dovranno essere indicati in Euro a cura dell'offerente;
- (art. 8 comma secondo) l'esperimento di gara avrà luogo presso la sede dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia ..., in data ed ora che saranno comunicati, a mezzo fax, ai proponenti per la verifica, da parte della Commissione di gara, della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta, contenuta nella busta A di cui al precedente art. 5 lettera A);
- art. 8 comma terzo i concorrenti che risultino non aver presentato la documentazione nelle forme e nei modi di cui al presente disciplinare saranno esclusi dalla gara.
Rispetto alle previsioni dell'art. 5 del capitolato, la domanda della società IDE TECHNOLOGIES LTD presenta le seguenti irregolarità evidenziate dalla Commissione di gara:
- il plico contenente la proposta della Ditta IDE si presenta chiuso con nastro adesivo senza ceralacca. Sul fronte del plico viene riscontrato un foglio incollato riportante solo la denominazione società IDE TECHNOLOGIES LTD e l'indicazione: Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque ma-rine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani. Non sono riportati l'indirizzo e il recapito telefonico e fax del proponente, e ciò in contrasto con l'art. 5 comma 2 del Capitolato d'Oneri;
- dopo l'apertura dell'involucro di carta esterno, chiuso con nastro adesivo plastificato, il plico si presenta chiuso con nastro adesivo pla-stificato, legato con spago, sigillato con ceralacca e senza indicazioni sulla denominazione della ditta, recapito telefonico e fax del proponente, nè sul contenuto, e ciò in contrasto con l'art. 5 comma 2 del Capitolato d'Oneri;
- la busta A è costituita da una cartella di cartone recante sul fronte-spizio solo l'indicazione: Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso pota-bile nel territorio della Provincia di Trapani. Tale plico risulta non ritualmente sigillato e non controfirmato sui lembi, e ciò in contrasto con l'art. 5 comma 4 del Capitolato d'Oneri;
- la busta E, costituita dall'unione di una cartella di cartone plastifi-cato ed annesso contenitore tubolare, recante sul frontespizio la de-nominazione della ditta proponente ed il suo contenuto, non risulta ritualmente sigillata nè controfirmata sui lembi, e ciò in contrasto con l'art. 5 comma 4 del Capitolato d'Oneri.
La Commissione di gara ha poi rilevato che la documentazione contenuta nella busta A della Ditta IDE non si presenta interamente redatta in lingua italiana e con gli importi espressi in euro; per i documenti originali in altra lingua non risulta allegata la prevista traduzione giurata nelle forme di legge; gli importi espressi in valute diverse non sono indicati in euro; e ciò in violazione dell'art. 7 del capitolato d'oneri.
3. Ad avviso del Collegio, considerate le peculiari caratteristiche del procedimento di cui trattasi, le descritte irregolarità non comportavano la esclusione della concorrente.
Sembrano infatti adattabili al caso di specie i principi giurisprudenziali secondo cui nelle gare d'appalto le eventuali carenze di natura meramente formale non possono portare all'esclusione in assenza di specifica ed espressa previsione della "lex specialis" di gara o di norme inderogabili, o comunque laddove non rispondano a un particolare interesse dell'amministrazione e non siano dirette a garantire la parità dei concorrenti, dovendo tra l'altro prevalere al riguardo il principio generale del "favor
partecipationis". E' stato così affermato che nel caso in cui il bando di gara non contenga l'espressa comminatoria di esclusione per l'ipotesi dell'inosservanza di una data formalità nella presentazione delle offerte, il giudice amministrativo può procedere ad una disamina della formalità in questione, al fine di stabilire se essa corrisponda o meno ad un interesse sostanziale dell'amministrazione per il proficuo svolgimento della gara o, comunque, sia disposta a garanzia della parità di condizioni tra i concorrenti dal momento che l'esclusione da una gara d'appalto per cause non espressamente previste dalla "lex specialis" della procedura può avvenire solo per la viola-zione di clausole che corrispondono ad un interesse sostanziale Am-ministrazione (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7835).
E' stato altresì affermato che la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, in una gara di appalto, non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. Ed ancora, ad esempio, che qualora nel bando di gara sia richiesto, a garanzia della segretezza dell'offerta, il doppio sistema di garanzia (ceralacca e firma) sulla relativa busta, l'osservanza della formalità relativa alla ceralacca, rende irrilevante l'omissione della controfirma sui lembi, specie in assenza di una specifica comminatoria di esclu-sione, perché, non essendo in grado di pregiudicare interessi pubblici essenziali, dà luogo ad una irregolarità innocua (Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941).
Se l'applicazione di tali principi, in caso di gare d'appalto, risulta spesso disattesa in giurisprudenza alla stregua di criteri rigorosamente formali, essa è invece pienamente aderente al sistema para-concorsuale della individuazione del promotore nel project financing, in cui come detto l'esame delle proposte e la scelta del promotore non sono vincolati per legge alle rigide forme dell'evidenza pubblica.
Ciò premesso va osservato che nel capitolato d'oneri la clausola di esclusione per irregolarità formali è del tutto generica (in quanto formulata in via generale e senza riferimento a specifiche irregolarità), il che induce ad approfondire, quanto alla chiusura dei plichi, se i vizi qui in questione abbiano attitudine a pregiudicare interessi pubblici essenziali e in particolare quelli connessi alla garanzia di integrità del plico, della sua provenienza e dei suoi contenuti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1411).
Al riguardo, come accennato in forza dell'art. 5, comma secondo, era previsto che la proposta doveva essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca recante all'esterno l'indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, e l'indicazione ben visibile: Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di un im-pianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani.
La ditta IDE TECHNOLOGIES LTD ha presentato un plico con una doppia chiusura, la prima con nastro adesivo senza ceralacca, con la denominazione società IDE TECHNOLOGIES LTD e l'indicazione: Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani; la seconda, con nastro adesivo pla-stificato, legato con spago, sigillato con ceralacca. Si tratta di modalità che complessivamente corrispondono a quelle descritte nel capitolato d'oneri (con la sola omissione dell'indirizzo e del recapito telefonico) e che assicurano la garanzia di cui trattasi.
Non incide sostanzialmente su tale garanzia, una volta che sia stata ritenuta sufficiente la chiusura esterna, la omessa irregolare chiusura di due plichi interni.
Quanto alle irregolarità di cui all'art. 7 del capitolato d'oneri, esse appaiono regolarizzabili in virtù dell'art. 4 lettera c) del capitolato in forza del quale entro quindici giorni dalla ricezione della/e pro-posta/e l'amministrazione aggiudicatrice provvederà ... 2) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale detta-gliata richiesta di integrazione.
Anche da tale disposizione emerge una discrezionalità nella fase di istruzione delle proposte, che sembra consentire, in sede di verifica dei documenti presentati, una eventuale richiesta di integrazione documentale, almeno nei casi in cui, come nella specie, la carenza o la irregolarità non siano specificamente sanzionate.
D'altra parte come già rilevato, sembra adattabile a questa fase della procedura di project financing il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione da una gara di pubblico appalto può essere disposta soltanto con riferimento all'inosservanza di specifici requisiti o formalità espressamente indicati dalla legge o dal bando di gara o dalla lettera d'invito, a ciò ritenendosi insufficiente una generica comminatoria d'esclusione, nei casi in cui l'irregolarità contestata non sia rilevante per l'interesse dell'amministrazione o a tutela della "par condicio" dei concorrenti (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).
Come detto la esclusione della odierna resistente è stata disposta sui rilievi che:
- la documentazione contenuta nella busta A della Ditta IDE non si presenta interamente redatta in lingua italiana e con gli importi espressi in euro;
- per i documenti originali in altra lingua non risulta allegata la prevista traduzione giurata nelle forme di legge; gli importi espressi in valute diverse non sono indicati in euro; e ciò in violazione dell'art. 7 del capitolato d'oneri.
Senonchè come rilevato dal TAR risulta poco congruente richiedere (e, osserva il Collegio, prima ancora interpretare la relativa clausola di capitolato nel senso di richiedere), quale elemento indefet-tibile per la regolarità dell'offerta, la traduzione in italiano di tutti gli atti presentati, considerato che la sua eventuale mancanza non può costituire ostacolo all'esame della proposta da parte della commissione, che potrebbe comunque richiedere l'integrazione della documentazione depositata, attraverso l'allegazione della traduzione mancante, ovvero provvedere autonomamente a tale traduzione. Altrettanto è a dirsi per la indicazione degli importi in euro.
4. Per le ragioni che precedono l'appello va respinto e la sentenza appellata va confermata come da motivazione, dovendosi ritenere che la offerta della società IDE TECHNOLOGIES LTD doveva essere ammessa in base alle richiamate disposizioni del capitolato di gara (che risulterebbe illegittimo ove diversamente interpretato).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 marzo 2006, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 29 gennaio 2007