E' inapplicabile, con riferimento alla proposizione di motivi aggiunti, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 23 bis, comma 2, della legge 1034/1971, ad evitare che, per effetto di tale abbreviazione, venga compresso eccessivamente e, dunque, violato, il pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.