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Consiglio di Stato - Sentenza 15 aprile 2010, n. 2155 - Massima 2

E' inapplicabile, con riferimento alla proposizione di motivi aggiunti, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 23 bis, comma 2, della legge 1034/1971, ad evitare che, per effetto di tale abbreviazione, venga compresso eccessivamente e, dunque, violato, il pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.


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