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Consiglio di Stato, sez. VI, 22/01/2015 (ud. 18/12/2014, dep.22/01/2015), 243 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
" Il Consiglio di Stato
" in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
" ha pronunciato la presente
" SENTENZA
" sul ricorso numero di registro generale 4974 del 2014, proposto dalle
" società Syremont S.p.A., in proprio e quale Mandataria Costituenda
" A.T.I., Ati Ielet Spa, Ati Gruppo Piemme Cda Srl, Ati Son Et Lumiere
" Srl, Ati Venezia The Creative Experience Company, Ati Quadranet Srl,
" rappresentate e difese dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio
" eletto presso lo stesso in Roma, Via Sabotino, 2/A;
" contro
" Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,
" Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei Ercolano
" Stabia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
" dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei
" Portoghesi, 12;
" per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n.
" 01315/2013, resa tra le parti, concernente procedura di project
" financing, per la realizzazione di attrazione storico scenografica
" sulla distruzione di Pompei;
" Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
" Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e
" le Attività Culturali e della Soprintendenza Speciale per i Beni
" Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
" Viste le memorie difensive;
" Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
" Visti tutti gli atti della causa;
" Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il
" Cons. Gabriella De Michele e udito per le parti appellanti l'avvocato
" Vulpetti;
" Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con ricorso per ottemperanza, notificato il 4 giugno 2014 e depositato il 13 giugno 2014, la società Syremont s.p.a., in proprio e quale mandataria di costituenda ATI, chiedeva che fosse data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1315 del 5 marzo 2013. Con tale sentenza era stato accolto in parte il ricorso proposto dalla medesima società avverso gli atti, con cui - su impulso del Commissario delegato per l'Emergenza nell'Area Archeologica di Napoli e Pompei - la competente Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici aveva deciso di non procedere alla conclusione della procedura di project financing, avviata per la realizzazione di un'attrazione storico-scenografica sulla distruzione di Pompei.
Nella citata pronuncia di appello, in particolare, si riconosceva la sussistenza dei presupposti, perché il Commissario delegato rappresentasse l'incompatibilità della detta attrazione con il nuovo piano di interventi, rimettendo alla citata Soprintendenza l'adozione degli atti conseguenti, con riconoscimento, tuttavia, dell'indennizzo dovuto alla società interessata, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, quale "tipica forma di ristoro, per lesioni conseguenti ad atti leciti", mentre non sarebbero stati "ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 158 del d.lgs. n. 163 del 2006". Veniva quindi stabilito che alla società appellante fosse corrisposto l'indennizzo correlativo al "danno emergente, da considerare comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura - adeguatamente documentate - per lesione dell'interesse protetto alla positiva conclusione delle trattative avviate", con interessi e rivalutazione monetaria, "nei termini previsti dalla vigente normativa".
Di tale sentenza è stata rappresentata l'omessa esecuzione, nonostante atto di diffida notificato il 3 gennaio 2014, con conseguente richiesta di condanna dell'Amministrazione a corrispondere quanto dovuto, con riferimento alle spese documentate della società ricorrente, in misura pari ad euro 348.933,82, iva inclusa, con i previsti oneri accessori (ed in ogni caso, in via subordinata, in misura non inferiore ad euro 275.000,00, come risultante dall'avviso di project financing, oltre ad iva, interessi e rivalutazione monetaria).
L'Amministrazione intimata, benché costituita in giudizio, non ha fornito alcun ulteriore chiarimento, di fatto confermando - ex art. 64, comma 2, c.p.a. - di non avere effettuato l'adempimento dovuto.
In tale contesto, il ricorso non può che essere accolto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo di cui trattasi, in misura da definire nell'ambito del presente giudizio di ottemperanza.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno avviare una fase, nell'ambito della quale l'Amministrazioni responsabile (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) dovrà effettuare motivata offerta di una somma - commisurata alle richieste di controparte, in base alla documentazione prodotta circa il danno emergente da liquidare - entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o, se anteriore, dalla data di notifica della stessa da parte della società ricorrente.
Entrambe le parti rappresenteranno, quindi, la positiva conclusione di detta fase in relazione alla somma offerta o le eventuali ragioni di dissenso nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2015, cui si rinvia per il prosieguo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza specificato in epigrafe e, per gli effetti, ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei di procedere all'adempimento specificato in motivazione, nel termine ivi assegnato.
Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 17 marzo 2015.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GEN. 2015



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