Ai sensi dell' art.37 bis, l. 11.2.1994 n. 109, il sistema di realizzazione di opere pubbliche costituito dal project financing richiede espressamente la valutazione della vantaggiosità dell'offerta, ricavabile dal piano economico-finanziario. L'amministrazione è tenuta a valutare la capacità di (auto)finanziamento del progetto e a tale valutazione, non solo non risulta estranea, ma è logicamente conferente ogni valutazione sulla effettiva e concreta redditività dell'operazione a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate previste dal piano. E' dunque legittima la reiezione di una proposta disposta dall'amministrazione allorché il costo medio pro-capite indicato dal piano si collochi al di sopra della media di interventi analoghi anche di eccellenza.