Il piano economico finanziario costituisce nelle procedure di project financing l'elemento centrale della proposta (come del resto emerge dall'art. 37 bis, che ne esige l'asseveramento da parte di un istituto di credito), in quanto dalle sue previsioni dipende la validità dell'iniziativa (le "amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo" fra l'altro "del valore economico e finanziario del piano") e la redditività dell'investimento. La proposta del promotore non può quindi essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario e se questo risulta incongruo, la proposta non può che essere valutata inidonea allo scopo.