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Consiglio di Stato Sezione 5 - Sentenza del 10 novembre 2005, n. 6287 - Massima 3

Nel project financing, la valutazione della singola proposta non può essere espressione della discrezionalità tecnica propria delle commissioni giudicatrici, bensì costituisce la manifestazione della volontà del titolare stesso della cura dell'interesse pubblico cui l'intervento è preordinato, analogamente a quanto avviene -per le procedure ordinarie- con la scelta (ovvero l'approvazione) del progetto, sul quale interverrà la gara. Si è, dunque, nell'ambito della tipica discrezionalità amministrativa, governata, per quanto non espressamente previsto dalla norma speciale, dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.


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