Nella disciplina sulla finanza di progetto manca un'esplicita norma impositiva del divieto di compartecipazione azionaria o di altra forma di collegamento fra partecipante e istituto asseverante. La ratio dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 comporta anzi un serio coinvolgimento dell'istituto di credito, il cui ruolo può quindi spingersi oltre la mera asseverazione di "bancabilità" dell'operazione, prendendo parte all'effettivo finanziamento dell'operazione in favore del soggetto aggiudicatario.