Nel procedimento di cui agli artt. 37 bis e segg. l. n. 109/1994, l'interesse ad impugnare l'ammissione alla gara dell'altro concorrente sorge soltanto nel momento in cui si conclude l'intero procedimento, del quale la licitazione privata rappresenta soltanto la fase interna di selezione dei progetti da negoziare successivamente con quello del promotore.