Puņ desumersi dall'art. 17, comma 9, della legge n 109 del 1994, un principio di carattere generale in forza del quale č viziato in radice, per violazione della par condicio fra i concorrenti, la partecipazione alla gara, relativa all'attuazione concreta di un determinato programma, da parte del soggetto che ha contribuito a delineare le linee programmatiche della stazione appaltante.