REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7927/2005 del 07/10/2005, proposto dal Sig. D'Er.Sa. In PR. E Q. LEG. RAPPR. De. SRL rappresentato e difeso dalll'Avv. Da.Me. con domicilio eletto in Ro., Piazza Ca.Di.Fe., n. (...) presso la Segreteria Sezionale CDS;
contro
la Ci. SPA rappresentata e difesa dall'Avv. Pi.Qu. con domicilio eletto in Ro., via Co., n. (...) presso il dott. Al.Pl.;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE:Sezione II n. 1992/2005, resa tra le parti, concernente GARA PUBBLICA PER AMPLIAMENTO CIMITERO;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ci. SPA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 Gennaio 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Udito, altresì, ll'avv.to Pi.Qu.;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l'appello in esame il legale rappresentante della ditta De. srl ricorre avverso la DGM n. 223 del 29 luglio 2004, del comune di Ma., con cui, ai sensi della L. n. 109/04 è stato concluso l'esame comparativo delle proposte di ampliamento in "project financig" del cimitero comunale ed è stata individuata, come di pubblico interesse, la proposta del promotore "ATI In.".
La ricorrente, esclusa dalla gara per carenze documentali di cui alla nota comunale del 3 settembre 2004, ha impugnato la procedura selettiva al fine di ottenere la riapertura della gara, eccependo che "il progetto vincitore avrebbe un costo totale che supera l'importo limite non superabile previsto dal bando".
Il Tar ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che, come deciso da altra sentenza della sezione (n. 1319/05), relativa alla stessa gara, analoga censura, promossa dall'altro ricorrente, è stata respinta in quanto è stata rilevata la conformità del bando rispetto alle disposizioni della L. n. 109/94 che disciplina la materia del "project financing".
La controparte, costituitasi in giudizio, anche con motivi di appello incidentale, ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
DIRITTO
L'appello è inammissibile.
La De. srl è stata esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di cui alla nota comunale del 3 settembre 2004 e non ha impugnato tale esclusione.
Ciò considerato, in considerazione del venir meno del titolo di partecipazione alla gara, è venuta meno la legittimazione a proporre vizi attinenti alla posizione dell'aggiudicatario, atteso che l'esclusione da gara, e quindi, dalla procedura selettiva, determina la carenza di interesse al gravame in quanto l'interesse alla rimozione della gara da parte del concorrente legittimamente escluso si sostanzia in un interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo (C.S. V n. 4692/05, n. 5777/02, n. 3391/02, n. 2017/02).
In relazione a ciò l'appello va respinto, con conferma della decisione di inammissibilità del gravame, pur se con tale diversa motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello; pone le spese di giudizio a carico della parte soccombente per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 Gennaio 2007 con l'intervento dei Sigg.ri:
Pres. Emidio Frascione Cons. Corrado Allegretta
Cons. Cesare Lamberti Cons. Marco Lipari
Cons. Adolfo Metro Est. DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28 DIC. 2007