Soltanto i soggetti utilmente ammessi alla ponderazione comparativa delle offerte (e non, quindi, quelli esclusi) si trovano destinatari di una posizione qualificata e differenziata, che consente loro l'esercizio del diritto di accesso relativamente alle proposte presentate dagli altri concorrenti. In ogni caso, posto che il procedimento di project financing è contraddistinto da una indiscutibile unitarietà logico - giuridica, è legittimo il differimento dell'accesso agli atti della fase culminata con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata da un concorrente, al momento della conclusione del procedimento di gara. Un accesso anticipato, del resto, consentirebbe, quanto meno al richiedente di conoscere gli elementi del piano economico - finanziario del progetto posto a base di gara per la determinazione dell'offerta, alterando sicuramente la procedura ad evidenza pubblica e violando, in particolare, il principio della par condicio degli offerenti, considerato altresì che l'offerta contenuta nel predetto piano economico finanziario non è modificabile se non in pejus (a favore cioè della sola amministrazione).