Nella fase preliminare delle finanze di progetto non è ipotizzabile - non essendo ad esse applicabili i principi di concentrazione e rapidità che informano le gare pubbliche propriamente dette - il divieto di operare qualsivoglia modifica soggettiva alla compagine sociale delle imprese proponenti un progetto che è ancora allo stato preliminare; mentre la necessaria verificazione puntuale di sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi e il controllo analitico delle dichiarazioni rese dovranno svolgersi in una fase ulteriore del procedimento (ossia nell'ambito della successiva procedura, c.d. negoziata, volta a individuare il soggetto che sarà incaricato di eseguire e gestire l'opera pubblica che attualmente è solo ipotizzata).