Non è possibile ravvisare una condizione di ignoranza scusabile, laddove vengano in questione norme che il pubblico funzionario - soprattutto se appartenente alla qualifica dirigenziale - è tenuto a conoscere, in quanto strumentali allo svolgimento della propria attività; e, pertanto, nell'ipotesi di procedura di gara svolta mediante l'istituto della finanza di progetto (art. 37-bis della L. n. 109/1994 e succ. modif.), nessuna scriminante, in termini di errore scusabile, può configurarsi in favore del dirigente del settore tecnico del comune, nonché responsabile unico del procedimento, per la violazione delle norme che disciplinano la pubblicità degli avvisi di gara, nonché per l'ulteriore avallo dato alla prosecuzione della procedura stessa - disposta con delibera dell'amministrazione comunale - tramite l'adozione del parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del D.L.vo n. 267/2000.
Ai fini dell'imputazione del danno erariale derivante dalle spese inutiliter datae, in esecuzione di un atto amministrativo, successivamente annullato in sede di autotutela, assume rilievo centrale la condotta causativa dell'illegittimità invalidante la procedura, in quanto ragione giustificativa del successivo annullamento; e, pertanto, nel caso di procedura di project financing affetta da una patologia procedurale di tipo genetico, risulta sostanzialmente marginale l'apporto eziologico ascrivibile alla determina dirigenziale di indizione della gara e quantificazione dei relativi oneri di pubblicità, poiché si pone come svolgimento necessario di una procedura concorsuale già ampiamente delibata in precedenza: in effetti, tale delibera costituisce l'atto che materialmente individua quello che risulterà essere il quantum del danno erariale, ma non ne rappresenta la causa giuridica.