REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
Vi. Su. Gr. S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio 38, presso lo studio dell'avv. RANIERI Lucrezia, che la rappresentata e difende per procura in atti unitamente all'avv. Giuseppe Gitto;
- ricorrente -
contro
Comune di Latina, elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria 400, presso lo studio dell'avv. Silvia Scopelliti, rappresentato e difeso dall'avv. MANCHISI Cesare per procura in atti;
- controricorrente -
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Manchisi;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che con delibera consiliare del 4/4/2003, il Comune di Latina ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, inserendo fra le stesse anche la riconversione dell'ex (OMESSO) e la costruzione di uno Stadio del Nuoto; che per la realizzazione delle predette opere, la Vi. Su. Gr. S.A. e la IE. srl si sono costituite in ATI ed hanno presentato una proposta di project financing ai sensi della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 37 bis e nonies e succ. mod.;
che il Comune ha provveduto alla nomina del responsabile del procedimento, alla costituzione di un gruppo tecnico di lavoro ed alla designazione di un advisor finanziario;
che a distanza di oltre un anno, il Comune ha pero' comunicato che l'area oggetto dell'intervento relativo allo Stadio del Nuoto risultava gia' assentita da concessione edilizia e che, di conseguenza, la proposta era "da ritenersi non valutabile e pertanto non ammissibile sotto il profilo urbanistico";
che con atto di citazione notificato il 27/2/2006, la Vi. Su. Gr. ha chiesto al Tribunale di Latina di voler condannare il Comune al risarcimento dei danni cagionati con l'interruzione della procedura per ragioni che "avrebbero dovuto essere accertate ben prima dell'inserimento delle opere nella programmazione triennale";
che il convenuto si e' costituito eccependo, fra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'AGO; che in considerazione di cio', la Vi. Su. Gr. ha presentato istanza ex articolo 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice davanti al quale celebrare il processo;
che il Comune ha depositato controricorso, con il quale ha insistito per la devoluzione della causa al giudice amministrativo;
che tanto ricordato, devesi rilevare che queste Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in un caso analogo al presente, hanno stabilito che la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della P.A. per illegittimo avvio o continuazione di una procedura di project financing appartiene, ai sensi della Legge n. 205 del 2000, articolo 6, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto non diretta a far valere un mero comportamento materiale dell'Amministrazione, ma una sua attivita' commissiva od omissiva direttamente e funzionalmente collegata all'affidamento dei lavori (C. Cass. SU 2008/5084);
che in applicazione di tale principio e considerato che anche nella fattispecie in esame e' stato addebitato al Comune di aver intrapreso una procedura di cui avrebbe dovuto conoscere fin dall'inizio l'inattuabilita', va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;
che avuto riguardo all'epoca di proposizione del giudizio di merito, alla data della pronuncia di legittimita' sopra citata ed alle richieste formulate dalle parti in questa sede, stimasi equo compensare fra di loro le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE
pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra le stesse le spese dell'intero giudizio.