I costi sostenuti dall'Amministrazione per l'espropriazione dell'area rientrano nella determinazione del limite del 50% della quota massima di finanziamento pubblico di cui all'art. 19, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.
Al concessionario di opera pubblica non puņ essere riconosciuto un diritto d'uso sull'area medesima, considerata la funzione e la stretta connotazione personale del diritto stesso.