Al di là del tipo contrattuale utilizzato la realizzazione di un'opera con caratteristiche predefinite dall'amministrazione (sulla base delle specifiche desumibili dagli atti di gara) per soddisfare specifici interessi pubblici, da costruire su un'area di proprietà dell'amministrazione qualifica ex se la natura pubblica dell'opera stessa. Deve pertanto rilevarsi che, qualora l'ente, in simili circostanze, ricorra a procedure atipiche di affidamento, diverse dai modelli giuridici tipizzati della concessione di costruzione e gestione ovvero del project financing, detto comportamento configura una violazione degli artt. 19 e 37bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., dove la scelta del contraente è sottoposta ad un'analitica disciplina volta a garantire, tra l'altro, il rispetto dei principi generali della trasparenza e della libera concorrenza tra gli operatori.