Lo studio di fattibilitą di cui all'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., inteso o come semplice rilevazione dei bisogni e delle esigenze o come studio maggiormente approfondito, in relazione all'importo dei lavori, entra a far parte dell'offerta complessiva del promotore stesso, configurandosi come un documento "di parte", con cui il soggetto privato, confrontandosi con il quello elaborato dall'amministrazione, lo integra, lo rimodula e lo ridefinisce.