Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici, le pubbliche amministrazioni, se dopo aver stipulato il contratto di appalto rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall'art. 134 del d.lgs. 163/2006.