L'amministrazione, prima di indire una procedura concorsuale e di coinvolgere i privati nella realizzazione di un'opera, deve sempre verificare la "fattibilità tecnica" della stessa, anche con riguardo alle necessarie autorizzazioni da richiedere presso altre amministrazioni. È pertanto tenuta al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, l'amministrazione comunale che interrompa le trattative con il privato, adducendo la mancata autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza, qualora il privato abbia fatto legittimo affidamento sull'astratta ammissibilità dell'intervento programmato.