A decorrere dal momento di ricezione delle proposte di project financing, i tempi del relativo esame ai fini dell'indizione della gara ex art. 37 quater della l. n. 109/1994 sono normativamente prefissati in quindici giorni, quanto al profilo della formale completezza della documentazione rassegnata dai singoli promotori e in quattro mesi, quanto al profilo della fattibilità e della rispondenza al pubblico interesse delle proposte medesime. Una simile scansione riflette i principi generali di celerità, di doverosità e di certezza dei tempi dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del privato nel suo corretto esercizio, così come consacrati nell'art. 2 della l. n. 241/1990, richiamati dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e riconducibili tutti al canone costituzionale di buon andamento. Ne discende che la P.A., a seguito della pubblicazione dell'avviso indicativo, della presentazione della proposta e di un'istanza-diffida, non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di espletare le attività previste dagli artt. 37 bis, comma 2 ter, e 37 ter della l. n. 109/1994. In ogni caso è illegittima l'inerzia dell'amministrazione che non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso, nonostante il decorso dei termini stabiliti dagli articoli citati.