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Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli Sezione 1 - Sentenza del 12 settembre 2008, n. 10100 - Massima 1

Nelle procedure di project financing la fase di valutazione delle proposte si articola in due segmenti: una valutazione di idoneitą tecnica della singola proposta ed, all'esito, una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse, condotta tenendo presente, in termini comparativi, le proposte prodotte dagli altri soggetti interessati. Ne discende che una proposta, pur giudicata idonea e fattibile sotto il profilo tecnico, potrebbe essere scartata in quanto ritenuta non conforme al pubblico interesse, a seguito dell'intervenuta valutazione comparativa. Tale ragionamento ha come corollario che la procedura di esame delle proposte di project financing, pur non essendo assimilabile in toto ai moduli tipizzati di scelta del contraente, deve rispondere ai canoni di imparzialitą che connotano i procedimenti dell'evidenza pubblica; infatti, sebbene l'art. 37 ter non procedimentalizzi l'attivitą di valutazione dell'amministrazione con espresso riferimento alle procedure di gara, la necessitą che il vaglio comparativo delle proposte si svolga all'insegna dei criteri di par condicio e trasparenza appare intrinseca alla stessa natura paraconcorsuale della fase di scelta del promotore, quale attivitą diretta a realizzare l'interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per la stazione appaltante.


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