REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli
Ottava Sezione
composto dai Signori:
Evasio Speranza Presidente
Santino Scudeller Componente
Carlo Buonauro Componente rel/est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 5650/2007 proposto da:
Co. - COSTRUZIONI Ge. & Ap. S.P.A., DITTA Ga. Fi., DITTA Ra. Bu. rappresentati e difesi dagli avv.ti Pa. Vo. e Gi. Vo. con domicilio eletto in Na. VIA G. Fi., (...);
contro
COMUNE DI Po. Tr., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gi. Le., presso il cui studio domicilia in Na. al viale Gr. (...)
e nei confronti di:
Ed. Di. S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv.to Fr. Ur. con domicilio eletto in Na. C.So Vi. Em., (...) C/O Pr.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della delibera della Giunta Comunale del Comune di Po. Tr. n. (...) dell'1/6/2007, con cui, in relazione alla procedura di project financing per l'affidamento dei lavori per l'ampliamento del cimitero Comunale di Po. Tr., è stata approvata la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio LL.PP., approvati i verbali e dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dalla sicurtà Ed. Di., individuata quale promotrice;
la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio LL.PP. ed i verbali della commissione di valutazione;
dell'avviso indicativo di finanza di progetto del 17.7.05;
di ogni altro atto connesso, collegato o preordinato in quanto lesivo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Udito all'udienza del 12 maggio 2008 il relatore C. Buonauro ed i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso notificato l'11 ottobre 2007 e tempestivamente depositato il successivo18 ottobre 2007, la società ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, relativi alla procedura di project financing ex artt. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 avviata dal comune di Po. Tr. per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del cimitero comunale, come da avviso pubblico del 19.7.2005. In particolare, è contestata l'attività valutativa della commissione la quale, per un verso, avrebbe determinato, a fronte dei profili indicati nell'avviso, i criteri di valutazione delle proposte, peraltro quando le relative buste erano ormai aperte; e, per altro verso, si sarebbe risolta in un'immotivata ed illogica attribuzione di punteggi senza evidenziare l'iter valutativo seguito.
Si costituivano in giudizio l'amministrazione intimata e la parte controinteressata concludendo per l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.
Respinta l'istanza cautelare, a seguito di riforma in appello della stessa con indicazione di fissazione nel merito ex art. 21 bis L. Tar, all'udienza pubblica del 12 maggio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con un'articolata serie di censure parte ricorrente deduce, sotto diversi profili, vizi di violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed arbitrarietà degli impugnati provvedimenti, avendo la commissione operato in violazione dei principi che regolano le procedure selettive ad evidenza pubblica: in particolare si contesta, l'attività valutativa della stessa la quale, per un verso, avrebbe determinato, a fronte dei profili indicati nell'avviso, i criteri di valutazione delle proposte, peraltro quando le relative buste erano ormai aperte; e, per altro verso, si sarebbe risolta in un'immotivata ed illogica attribuzione di punteggi senza evidenziare l'iter valutativo seguito.
Di contro s'osserva, quanto alla prima censura, che in fatto l'avviso di selezione precisava che, in presenza di più proposte, si sarebbe proceduto alla valutazione comparative delle stesse con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ed, a tal fine, mediante applicazione del metodo di cui all'allegato B del d.P.R. 554/1999 si sarebbe tenuto conto degli elementi valutativi relativi all'aspetto tecnico, all'aspetto economico-finanziario, all'aspetto gestionale ed agli aspetti legali, in relazione ai quali, dopo averne articolato le singole componenti ed il punteggio relativo, rimetteva all'organo di valutazione, sulla base di una scelta di opportunità e prima dell''apertura dei plichi contenenti le proposte presentate, di fissare i sub-criteri ed i relativi pesi. Pertanto la Commissine, nella riunione del 21.3.07, sviluppando tali indicazioni, procedeva a graduare i punteggi attribuibili alle varie voci previste nell'ambito di ciascuno dei quattro criteri indicati nell'avviso. Orbene, in relazione a tale attività, non si ritiene sussistano le dedotte violazioni dei principi di imparzialità e pubblicità che pure concordemente devono presiedere alle procedure in questione: ed, invero, l'attività della commissione, lungi dal tradursi nell'alterazione delle puntuali e specifiche previsioni dell'avviso pubblico, non ha messo capo a nuovi o ulteriori elementi di valutazioni, procedendo soltanto alla fissazione della griglia di passaggi motivazionali attraverso cui giungere all'attribuzione del concerto punteggio nell'ambito dei criteri e pesi complessivamente predeterminati. Ne consegue dovendosi ribadire il principio di diritto per cui la commissione di gara ben può attribuire un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del punteggio attribuito complessivamente per il detto criterio, sempre che, come accertato con riguardo al caso di specie, per un verso, la ponderazione dei vari sub-elementi non modifichi i criteri di aggiudicazione previsti dal capitolato o dal bando di gara e, per altro verso, non contenga elementi che, se conosciuti in anticipo, avrebbero potuto condizionare la preparazione delle offerte nè sia adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. A tale riguardo, proprio l'opera di mera specificazione dei criteri e sub-voci di cui all'avviso esclude, né del resto vi è deduzione sul punto, che la stessa abbia precluso la possibilità di strutturare diversamente l'offerta tecnica, ove si consideri che la ponderazione operata dalla commissione di gara risulta conforme alle priorità evincibili dall'esame degli aspetti contenutistici del criterio previamente determinato.Va peltro soggiunto al riguardo che il Collegio non ignora che la formulazione dell'art. 83, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (che così recita: La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando), verosimilmente costringerà la giurisprudenza a rimeditare in merito a quell'orientamento incline ad ammettere la possibilità da parte della Commissione di integrare i criteri fissati nella lex specialis di gara, sempreché ciò nel rispetto delle menzionate condizioni; e che, già in sede interpretativa e comunque de jure condendo, tale restrittivo indirizzo è destinato a rafforzarsi tenendo conto che la Commissione Europea, nella procedura d'infrazione 2007/2309 ex 226 Trattato CEE Incompleta trasposizione del Codice Appalti, ha osservato che anche la previsione in esame, nel rimettere alla commissione di gara la possibilità di fissare criteri motivazionali dei punti attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di gara, sembra contrario al principio di parità di trattamento fissato nelle direttive 2004/18/CEE e 2004/17/CEE (a mente delle quali i criteri di aggiudicazione dell'appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro ordine di importanza devono essere determinati nel bando o nei documenti di gara, al fine di esser messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le relative offerte, in modo di permettere loro di tenerne conto); tuttavia, nel caso di specie, la questione non si pone, atteso che, in disparte la inapplicabilità ratione temporis di tale disciplina e la specificità della procedura selettiva in questione, la fissazione dei criteri motivazionali operata dalla Commissione si è compendiata in una operazione di chiarimento e precisazione dei parametri valutativi preesistenti, limitandosi ad intervenire nell'ambito di criteri già specificati nel bando.
Quanto, poi, al rispetto del principio di trasparenza (la cui violazione viene dedotta nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla posteriorità di tale opera di specificazione rispetto all'apertura dei plichi), deve ribadirsi l'inconfigurabilità nel caso di specie della dedotta violazione non solo in ragione della puntuale predeterminazione dei criteri valutativi, delle loro componenti interne e del peso complessivo da assegnare a ciascuno di essi, ma anche della peculiare disciplina della procedura in esame che coerentemente con il fisionomico carattere fortemente "collaborativo" della procedura di scelta del promotore, finalizzata a consentire alla stazione appaltante, con ampia discrezionalità, di individuare la proposta più rispondente all'interesse pubblico - espressamente contempla il potere dell'Amministrazione, a seguito della presentazione delle proposte e prima della loro valutazione, di procedere "alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione" (art. 37 bis, comma 2 ter lett. b, legge 109/94).
Infine, anche le doglianze incentrate sulla pretesa insufficienza motivazionale nell'attribuzione dei punteggi non appare meritevole di accoglimento, ovi si consideri, da un lato, la più volte segnalata analiticità dei criteri valutativi in ragione della puntuale articolazione dei relativi sub-criteri e sub-punteggi, di tal che la risultanza numerica costituisce l'esito immediato e diretto della combinazione tra tali indici valutativi e gli assetti contenutistici delle proposte; e, dall'altro, deve ribadirsi come, nell'ambito della procedura di project, la valutazione comparativa delle diverse proposte al fine di individuare quella più rispondente al pubblico interesse costituisce espressione di altissima discrezionalità, caratterizzata da incisive e sostanziali valutazioni di merito, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici profili di incongruenza ed irragionevolezza che nel caso di specie non solo non risultano di prima evidenza, ma che anzi mal si conciliano con lo scarto numerico tra le proposte in questione.
Il ricorso, di conseguenza, va respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 12 maggio 2008.