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Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli Sezione 1 - del 31 marzo 2008, n. 1649 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,

sezione I,

composto dai signori magistrati:
Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 649/08, proposto dalla Al. s.p.a., in persona del presidente pro tempore, in qualità di capogruppo, e dalle mandanti Coop. I Ci. a.r.l., Gi. s.r.l., So. Va., Et. En., Se. e Co. s.r.l., Ba. s.a.s., Ig. Costruzioni s.r.l. e Im. Consorzio Stabile s.p.a., tutte rappresentate e difese dagli avv. En. So. e Ma. Gr. In., con i quali elettivamente domiciliano in Na., via Me. n. (...);
CONTRO
il Comune di Po., in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Po. sull'atto di diffida e messa in mora notificato in data 8.2.2007 di nomina del responsabile del procedimento e del conseguente esame del project financing presentato dalla costituenda a.t.i. ricorrente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario Michele Buonauro;
Udito alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008 il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 25 gennaio 2008 e depositato il successivo 29 gennaio, parte ricorrente, dopo aver presentato un proposta di project financing per le opere relative al cimitero comunale inserite nel programma triennale della OO.PPP. 2005-2007, ha chiesto l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulla diffida a nominare il repsonsabile del procedimento ed ad esaminare il progetto ai sensi dell'art. 37 bis della l. 109/94 (trasfuso nell'art 153 del d.lgs. 163/06).
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato.
La disciplina in materia di project financing prevede una rigorosa scansione temporale, imponendo all'amministrazione che ha redatto il programma triennale delle Opere Pubbliche la nomina di un responsabile del procedimento relativo al progetto presentato dai promotori finanziari nella cornice programmatoria indicata e, entro quattro mesi dalla ricezione del progetto (completo di tutti gli elaborati), l'esame dello stesso al fine di dare attivamente corso alla procedura.
Agli atti non risulta che il Comune intimato abbia rispettato i suddetti termini, né emerge alcuna causa giustificativa (come l'inammissibilità o l'incompletezza del progetto) della omessa valutazione della proposta presentata dai ricorrenti per la sistemazione e l'ampliamento delle aree cimiteriali e di affidamento della gestione dei relativi servizi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Po. sulla istanza di nomina del responsabile del procedimento e di esame della proposta di project financing menzionata, e l'obbligo della amministrazione medesima di provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del predetto termine, provvederà in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti, nell'ulteriore termine di novanta giorni, con onere della relativa spesa a carico del Comune di Po., un commissario ad acta, che viene designato nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Ca., con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo assessorato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio del Comune di Po. sull'istanza indicata in motivazione e l'obbligo dello stesso di provvedere su di essa, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del predetto termine, nomina sin da ora un commissario ad acta nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Ca., con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo assessorato, il quale provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti nel termine di 90 giorni.
Condanna il Comune di Po. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, ed al rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.



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