Allorché la pubblica amministrazione, per effetto di una gara per pubblico incanto andata deserta, si ritrovi a dichiarare concessionario dell'opera il promotore, la posizione del privato, a fronte del successivo annullamento in via di autotutela dell'intera procedura, non è certo assimilabile a quella di un'impresa che ha vinto una gara ad evidenza pubblica, ma si avvicina piuttosto all'ipotesi in cui vi è una situazione di provvisorietà nella quale l'affidamento ingenerato nel privato non ha significativa consistenza rispetto all'interesse pubblico sotteso alla decisione dell'amministrazione (nella specie è stata ritenuta legittima la decisione di una amministrazione sanitaria di annullare in autotutela una procedura di gara secondo le regole del project financing, per la costruzione gestione e conduzione di un ospedale motivata con la mancanza di interesse a erogare finanziamenti di danaro pubblico cospicui per un progetto ritenuto non vantaggioso).