E' la stessa normativa in tema di project financing ad individuare con assoluta chiarezza e inequivocità gli elementi sui quali deve cadere la valutazione di fattibilità delle proposte, senza stabilire alcun ordine decrescente di importanza, trattandosi di valutazione globale delle "fattibilità" delle medesime sotto una pluralità di profili che rispecchiano la complessità degli elementi da considerare nell'ambito di un peculiare sistema di realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità nel quale viene in gioco la "credibilità" della proposta sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. L'eventuale scelta dell'Amministrazione di ulteriormente precisare i criteri di valutazione costituisce un quid pluris, che una volta adottato certamente ne vincola l'operato, ma che non esclude affatto la piena sufficienza dei criteri normativi, ai fini della formulazione del giudizio sintetico che le compete.