Non si possono ritenere esentati dall'obbligo del preavviso di rigetto le determinazioni, anteriori alla dichiarazione di pubblica utilità, dell'amministrazione di non dar seguito a una procedura di project financing, né sotto il profilo che esse sono state precedute da avviso pubblico di impulso officioso, dato che la proposta di progetto apre una nuova fase procedimentale a istanza di parte, né sotto il profilo che tale modalità procedimentale realizza una procedura concorsuale, la quale invece si apre solo dopo che è stata riconosciuta la pubblica utilità dell'opera, negata qui invece dalla p.a.