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Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma - Sentenza del 9 luglio 2007, n. 6203 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II ter
composto dai Sigg.ri Magistrati:
Cons. Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Cons. Paolo RESTAINO - RELATORE
Cons. Antonio AMICUZZI Correlatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7705/2006 proposto, ai sensi dell'art. 25 l. n. 241/1990, dalla Soc. Ca. r.l. in persona del suo legale rappresentante dott. Ro. Pa. rappresentato e difeso dall'avv. En. Sc. con domicilio eletto presso lo stesso in Ro., Via G.B. Vi. n. (...)
contro
il Comune di An. in persona del Sindaco p.t.
per ottenere
previo annullamento del silenzio del Comune di An., l'accesso a documentazione amministrativa richiesta dalla soc. ricorrente in data 31/5/2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 9 ottobre 2006 il Relatore Cons. Restaino, e uditi altresì, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il Comune di An., che ai sensi dell'art. 37 bis della Legge 109/1994, aveva indetto l'inizio di una procedura in Project Financing per la concessione dei lavori di ampliamento, adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cittadini di illuminazione pubblica, richiedeva all'amministratore della società attuale ricorrente di assistere il responsabile unico del procedimento nella valutazione economico-finanziaria delle proposte pervenute in riferimento all'accertamento della validità e convenienza economica delle stesse e della loro rispondenza alle caratteristiche ed agli obiettivi della procedura della finanza di progetto.
Essendo stato tale incarico espletato mediante la redazione di una dettagliata relazione sulla valutazione comparata delle proposte pervenute con rilevazione di tutti gli elementi necessari per la valutazione sulla convenienza di procedere alla concessione a favore dell'una o dell'altra proponente, la stessa società ricorrente inoltrava richiesta del compenso concordato preventivamente con il Comune che tuttavia manteneva un comportamento totalmente inerte ed omissivo di qualsiasi corresponsione.
Evidenziato il proprio interesse ad agire in giudizio, per ottenere l'indennizzo per l'indebito arricchimento da parte del Comune, ritiene la attuale ricorrente utile a tal fine la documentazione relativa all'effettiva utilizzazione da parte dell'amministrazione degli elaborati predisposti dalla stessa istante nell'ambito del procedimento di valutazione del project financing.
Per ottenere la documentazione relativa al suindicato procedimento, la ricorrente aveva presentato una domanda di accesso in data 31/5/2006.
Il presente ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 25 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m. non avendo il Comune dato alcun riscontro alla stessa domanda di accesso.
Il Comune di An. cui il ricorso è stato notificato non si è costituito in giudizio.
Tanto in fatto premesso, osserva il Collegio che dal complesso di tutti gli elementi rappresentati dalla ricorrente per evidenziare la esistenza del suo interesse all'accesso alla documentazione di cui trattasi emerge la inconfigurabilità, nel caso di specie, di una situazione che riveli la presenza dei presupposti che la legge n. 241/1990 e s.m. esige per riconoscere al soggetto che vi abbia interesse il diritto all'accesso a documenti amministrativi.
Tale interesse infatti richiede la rinvenibilità di un sia pur minimo legame tra la finalità per la quale il richiedente ha interesse all'accesso ed il documento richiesto.
La titolarità del diritto all'accesso che l'interessato ritenga di possedere e che intenda all'uopo far valere mediante la proposizione del ricorso ex art. 25 della legge n. 241/1990 richiede infatti la emergenza delle ragioni per le quali il richiedente intende accedere e soprattutto la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (su tali principi cfr. TAR Umbria 30/3/2005 n. 274).
Ciò perché si rende necessaria la evidenziazione, sia pure in linea sommaria, del nesso che intercorre tra la posizione di interesse del richiedente e la documentazione richiesta (al riguardo cfr. TAR Abruzzo 22/5/2006 n. 365).
Tale indagine va effettuata, in sede di giudizio appositamente rivolto al riconoscimento del diritto di accesso nel caso concreto, nell'ambito della situazione versata in giudizio dal proponente l'actio ad exibendum la quale non soltanto non è identificabile come un rimedio posto a disposizione di chiunque, alla stregua di strumento di ispezione popolare per un generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa ma esige altresì la emergenza di un rilevante interesse all'accesso del richiedente che non può ritenersi sussistente come una domanda di riconoscimento di un astratto diritto all'accesso (al di fuori della stessa concreta situazione versata in giudizio) per ottenere cioè una esibizione documentale senza la esistenza di alcun nesso di teleologica finalità tra la domanda ostensiva e la ragione della stessa domanda.
Nel caso di specie invero il diritto di accesso non viene nella attuale domanda giudiziale fatto valere in relazione alla effettiva posizione giuridica rivestita dalla ricorrente quale creditrice nei confronti dell'Amministrazione del compenso per l'incarico espletato e già pattuito con il Comune. Per ottenerlo invero, in caso di neghittosa inerzia dell'Amministrazione, si rendevano attivabili gli ordinari mezzi di tutela (anche nelle forme, eventuali, dei procedimenti ingiuntivi per pagamenti di somme dall'Amministrazione dovute, di pronta liquidazione) che avrebbero legittimato l'accesso a tutti gli atti riferibili al conferimento dello stesso incarico ed alle già intervenute pattuizioni con l'amministrazione in relazione al compenso cui la ricorrente ha diritto avendo lo stesso incarico condotto a termine.
La stessa domanda giudiziale viene dichiaratamente invece proposta per ottenere, per finalità sostitutive dello stesso diretto pagamento, la esibizione di documentazione ultronea in quanto riferita ad un indennizzo per indebito arricchimento che l'Amministrazione avrebbe conseguito attraverso la utilizzazione degli elaborati predisposti dalla ricorrente nel corso del procedimento di valutazione del c.d. project financy.
In sostanza la ricorrente chiede la ostensione acquisitiva, attraverso l'accesso documentale, dell'utiliter coeptum che l'Amministrazione avrebbe conseguito dallo svolgimento della sua attività in relazione alla quale invece era già stato pattuito il relativo compenso esso solo rilevante come tale nella presente sede e suscettibile di richieste esibitive a tutela della sua corresponsione a definitiva quietanza delle emergenti spettanze creditorie (oltre l'eventuale danno moratorio).
La azione di indebito arricchimento, di carattere come noto residuale rispetto a qualsiasi altra azione e non esercitatile quando il soggetto leso altro rimedio può esercitare per indennizzare il pregiudizio subito (art. 2041 secondo comma cod. civ.) presuppone comunque, a tacer d'altro, un apposito atto di riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Amministrazione che lo ha conseguito, nel caso di specie assolutamente inesistente e ciò rende ancor più evidente la improponibilità di una domanda di accesso per atti, in materia di arricchimento della P.A., che non sono stati mai adottati.
E' noto che sono esclusi dal novero dei documenti accessibili quelli non esistenti agli atti dell'Amministrazione che la stessa dovrebbe invece elaborare per rendere plausibile la domanda di accesso del richiedente (sulla inaccessibilità di atti non ancora esistenti cfr. tra le tante TAR Molise 27/2/2004 n. 117).
Deve pertanto concludersi per la mancanza, sotto i vari profili già evidenziati, di ogni minima correlazione e congruenza tra la domanda giudiziale di accesso e la finalità per la quale nella presente sede giudiziale la ricorrente ha richiesto la esibizione documentale sicché il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione in ordine alle spese non essendovi stata costituzione in giudizio del Comune intimato restando peraltro a carico del ricorrente il versamento per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2006 con la partecipazione dei Magistrati indicati in epigrafe.



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