Nelle procedure di project financing sono ravvisabili, in capo ai soggetti partecipanti, posizioni qualificate e differenziate sin dal momento di presentazione delle proposte. Al ricorrente contro l'atto di individuazione della proposta di pubblico interesse deve dunque essere riconosciuta possibilità di piena tutela, anche previa ostensione dei documenti eventualmente richiesti in accesso, ai fini della formulazione dei motivi d'impugnativa correlati ai documenti stessi. Ai sensi dell'art. 24 comma 7, L. n. 241 del 1990, prevalgono le esigenze difensive a fronte delle esigenze di tutela della riservatezza delle posizioni, anche industriali e finanziarie, del soggetto promotore.