L'aggiudicazione provvisoria è atto preparatorio e non conclusivo del procedimento di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, in relazione al quale non vi è alcun onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazione ma una mera facoltà, ferma restando la necessità di impugnare, sempre e comunque, nel termine decadenziale previsto ex lege, l'aggiudicazione definitiva.