La valutazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto presentate da privati, da effettuarsi, ex art. 154 D.Lgs. n. 163/2006, va condotta sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione. Sebbene tale valutazione sia certamente sindacabile dal giudice amministrativo, nondimeno essa è legata a scelte ampiamente discrezionali, caratterizzate da incisive e sostanziali valutazioni di merito, censurabili soltanto sotto il profilo della palese illogicità o della manifesta irragionevolezza.