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Tribunale Amministrativo Regionale LIGURIA - Genova Sezione 2 - del 27 marzo 2009, n. 453 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 166 del 2008, proposto da:
Co. s.c. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pa. Ba. e Il. De Lu., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Ge., alla via Co. (...);
contro
Comune di Al., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Si. Co., con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
della deliberazione di giunta comunale 5.10.2007, n. 262, avente ad oggetto "rifacimento acquedotto sorgenti Al. e realizzazione di centrali mini idro per produzione energia - valutazione proposta di project financing".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Al.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 12.2.2008 la società Co. s.c. a r.l. ha impugnato la deliberazione della giunta municipale del comune di Al. 5.10.2007, n. 262, di non accettazione della proposta di project financing per il rifacimento dell'acquedotto "sorgenti Al." e la realizzazione di centrali mini idro per produzione di energia, in quanto ritenuta non rispondente all'interesse pubblico del comune e non conveniente.
A sostegno del gravame deduce un unico, articolato motivo di ricorso, così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 153 D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e insufficienza di motivazione, nonché perplessità in ordine alla stessa. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.
La ricorrente, il cui progetto non prevede la realizzazione delle centrali mini idro per produzione di energia, si duole che l'amministrazione comunale non abbia tenuto conto della circostanza che dette centrali sono oggettivamente irrealizzabili, in quanto entrambe le sorgenti che alimentano l'impianto non sono sfruttabili ai fini di produzione di energia elettrica.
Difatti, nel caso della sorgente "Ta." sussiste già una richiesta di concessione ad uso idroelettrico presentata dalla Comunità montana Al. Va. Ta., e dalla quota di restituzione di tale derivazione idroelettrica (mt. 370 s.l.m.) al comune di Al. non sarebbe possibile l'ulteriore produzione di energia per caduta d'acqua, stante il rapporto troppo alto tra la distanza chilometrica dal punto di restituzione al comune di Al. e l'altitudine del primo.
Nel caso della sorgente "Se.", invece, lo sfruttamento idroelettrico sarebbe impedito dal riconosciuto carattere "minerale naturale" dell'acqua denominata "Fo.", che sgorga da detta sorgente.
Si è costituito in giudizio il comune di Al., instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza istruttoria 17.12.2008, n. 155 la Sezione ha ordinato al comune di Al. di depositare copia dei provvedimenti rilevanti e, segnatamente, copia integrale della deliberazione di giunta comunale 13.10.2006, n. 265, completa degli allegati, nonché copia integrale della proposta di project financing presentata dalla Co. s.c.a.r.l. in data 29.6.2007 (prot. 14391), completa di tutti i relativi allegati.
L'amministrazione comunale ha ottemperato all'ordinanza depositando quanto richiesto in data 27.1.2009 e, all'udienza pubblica del 19 marzo 2009, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
Giova premettere che la controversia in questione attiene alla valutazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto presentate da privati, da effettuarsi, ex art. 154 D.Lgs. n. 163/2006, sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.
Sebbene tale valutazione sia certamente sindacabile dal giudice amministrativo (Cons. di St., V, 11.9.2007, n. 4811), nondimeno essa è legata a scelte ampiamente discrezionali, caratterizzate da incisive e sostanziali valutazioni di merito, censurabili soltanto sotto il profilo della palese illogicità o della manifesta irragionevolezza (T.A.R. Sicilia-Catania, III, 13.11.2006, n. 2193; cfr. anche T.A.R. Puglia, I, 5.4.2006, n. 1117).
Orbene, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che connota la valutazione della p.a. in questa fase, pare al collegio che la deliberazione impugnata resista alle censure svolte.
Difatti, mentre il progetto preliminare approvato dal comune (cfr. la deliberazione G.C. 13.10.2006, n. 265, prodotta in ottemperanza all'ordinanza istruttoria) prevedeva la realizzazione di unità produttive di energia idroelettrica, la proposta 29.6.2007 prot. 14391 di Co. s.c.a.r.l. prescinde totalmente dalle stesse, giudicandole oggettivamente irrealizzabili.
Il punto è che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente - non può assolutamente affermarsi che la costruzione delle centrali mini idro per l'alimentazione delle utenze acquedottistiche e depurative della società Sc. s.r.l. (gestore del servizio idrico integrato per il comune di Al.) costituisse un elemento "accessorio" dell'opera pubblica (così il ricorso introduttivo, p. 7 del ricorso).
Al contrario, esso costituiva evidentemente per l'amministrazione un elemento qualificante, contribuendo a bilanciare gli ingenti costi di rifacimento dell'acquedotto ed a collocare definitivamente in equilibrio il piano economico finanziario dell'opera.
Tanto ciò è vero che la mancata previsione, nell'ambito del progetto presentato da Co., della realizzazione di unità produttive di energia idroelettrica ha comportato la richiesta, nell'ambito del piano economico finanziario, di un ingente canone annuo di Euro 662.256,00 a carico del comune, a titolo di rimborso dei costi di trasporto dell'acqua (Euro 0.30 al mc. × mc. 2.207.520 annui, cfr. lo studio di fattibilità allegato alla proposta di Co. depositata in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, paragrafo 4 p. 32).
Ma, secondo quanto affermato - seppure in modo non proprio perspicuo - dal comune nella deliberazione impugnata, la previsione dell'erogazione di tali importi non risponde all'interesse pubblico, in quanto comporterebbe necessariamente una modifica del contratto di servizio in essere con la società Sc. s.r.l. che attualmente gestisce l'acquedotto di Al. e riscuote i proventi della vendita dell'acqua potabile (con conseguente, implicito aumento della relativa tariffa) o, alternativamente, un esborso a definitivo carico del bilancio del comune: il quale, avendo inserito la relativa opera nel programma triennale dei lavori pubblici da attuarsi secondo la modalità del project financing e con risorse totalmente a carico del promotore, ha però già chiarito di non avere la relativa disponibilità finanziaria.
Né rileva che "i rapporti relativi alla fornitura di cui al progetto di project financing sarebbero intercorsi tra il comune e il soggetto aggiudicatario, quelli tra il comune e la società di gestione dell'acquedotto comunale (che non coincide con quello oggetto dell'intervento) sono rapporti che esulano dal progetto presentato", o che - secondo quanto dedotto dal legale della ricorrente nel corso della discussione - la convenzione tra il comune e la società di gestione dell'acquedotto (Sc. s.r.l.) sia comunque suscettibile di modificazione.
Come detto, infatti, non si esce dall'alternativa: o il canone annuo di Euro 662.256,00 resta a carico del comune, che però non intende impegnare risorse a tal fine; o tale onere verrebbe traslato, sia pure mediante una modifica del contratto di servizio con Sc. s.r.l., a carico di quest'ultima, per la quale costituirebbe un costo aggiuntivo gravante sulla tariffa finale.
In definitiva, quella proposta da Co. si presenta come un'opera radicalmente diversa, anche e soprattutto sul piano finanziario (e, dunque, a prescindere dal problema della concreta realizzabilità delle centrali mini idroelettriche), da quella ipotizzata dall'amministrazione, sicché la decisione del comune di non considerarla di interesse pubblico appare - sul punto - esente dalle censure proposte (sulla sufficienza della valutazione negativa di un solo parametro, tra tutti quelli enucleati dall'art. 37 ter comma 1 L. n. 109/1994 a legittimare l'esclusione di una proposta di project financing, cfr. Cons. di St., V, 20.5.2008, n. 2355).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2009



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