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Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Milano Sezione 3 - Sentenza del 5 giugno 2006, n. 1313 - Massima

Nella fase di scelta del promotore nell'ambito della procedura di project financing di cui agli artt. 37 bis ss., L. 109/1994, sussiste il potere dell'amministrazione, a seguito della presentazione delle proposte e prima della loro valutazione, di procedere alla verifica della completezza dei documenti presentati e di richiedere eventuali integrazioni. Mentre la valutazione della proposta spetta al Responsabile del procedimento con l'ausilio del Nucleo di Valutazione, la verifica suddetta compete al Presidente di gara, il quale, anche dopo aver disposto l'invio delle proposte al responsabile del procedimento, puņ evidenziare un vizio nella documentazione prodotta dagli interessati, provvedendo a nuova convocazione pubblica della procedura, nel corso della quale esplicitare il vizio riscontrato ed assumere il conseguente provvedimento di esclusione.


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