La dichiarazione di pubblico interesse è un atto unilaterale di competenza dell'amministrazione aggiudicatrice, tipicamente individuato e disciplinato dall'art. 37 ter della legge 109/1994, pertanto, non è strutturalmente riconducibile ad un "accordo" tra l'amministrazione ed il soggetto proponente, atteso che in esso non vi è la convergenza di dichiarazioni di volontà provenienti da soggetti diversi. Seppure l'accertamento della coerenza della proposta con l'interesse pubblico rimane riservato all'amministrazione, non potendo essere demandato ad un organo tecnico, resta ferma la possibilità per il committente di avvalersi della cooperazione di uffici e organi aventi un ruolo meramente interno ed ausiliario, di natura istruttoria, in relazione ai profili tecnici ed economici della proposta medesima, secondo le regole di carattere generale fissate dalla legge sul procedimento amministrativo