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Tribunale Amministrativo Regionale PIEMONTE - Torino Sezione 2 - Sentenza del 31 dicembre 2008, n. 3519 - Massima 3

E' configurabile responsabilità precontrattuale della P.A., in relazione alle modalità di svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, quando l'amministrazione, rilevando un errore nel procedimento di gara già esperito rimuove legittimamente in autotutela la gara stessa, ma con modalità contrarie al dovere di lealtà e di correttezza, pregiudicando così l'affidamento maturato in capo ai partecipanti alla procedura, fermo restando che la violazione dell'obbligo di correttezza, da accertare sul piano oggettivo, deve assumere una connotazione almeno colposa e priva di ogni ragione giustificativa.


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