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Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 1 - Sentenza del 21 febbraio 2008, n. 563 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C. CO. PR. FI. S.P.A., IM. CO. RO. GE. FR. &. F. S.P.A., GR. CA. FO. S.P.A., ED. S.R.L., IC. IN. S.P.A., S. IM. EL. MA. S.R.L., S. -. CO. AU. FI. A R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, rappresentati e difesi dall'avvocato CHITI MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI MASSA;

- intimato -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1205/05 del Tribunale di MASSA;

udito l'avvocato TIEGHI per delega dell'avvocato Chiti Mario;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/01/08 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale chiede che le Sezioni unite, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del Giudice ordinario, con le statuizioni di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso per regolamento preventivo, le societa' indicate in epigrafe chiedono che sia affermata la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno da loro proposta nel maggio del 2005 nei confronti del comune di Massa, innanzi al locale tribunale, per avere il comune illegittimamente interrotto la procedura di finanziamento di un progetto

((OMESSO)) di costruzione e gestione di un parcheggio interrato, cui le societa' avevano partecipato nell'anno (OMESSO).

Espongono che la proposta da loro presentata, previa assegnazione di un termine da parte della pubblica amministrazione, aveva trovato immediato positivo accoglimento presso l'amministrazione comunale, che in data (OMESSO) era addivenuta alla "dichiarazione di pubblico interesse e fattibilita' della stessa", successivamente domandando (ed ottenendo) anche una riformulazione della proposta in ragione di specifiche esigenze manifestate successivamente alla presentazione dei progetti. Senonche', nessuna ulteriore decisione era stata assunta dal comune, nonostante le sollecita - effettuate dalle imprese promotrici, alle quali l'amministrazione aveva comunicato (con nota del (OMESSO)) che la realizzazione delle opere implicava la necessita' di procedere a talune varianti dell'assetto urbanistico della zona interessata, in quel momento "al vaglio della commissione urbanistica per la successiva approvazione".

Da qui l'azione risarcitoria per la affermata responsabilita' extracontrattuale e precontrattuale del comune, cui e' stato imputato, nonostante la consapevolezza delle dedotte incompatibilita' urbanistiche (da ultimo rappresentate come ostative alla conclusione del procedimento), di avere:

a) inserito il parcheggio in questione nell'elenco triennale delle opere pubbliche;

b) ricompreso l'opera nelle procedure di (OMESSO);

c) dichiarato la pubblica utilita' dell'opera dopo aver ricevuto la proposta delle societa' ricorrenti;

d) invitato le stesse a modificarla secondo indicazioni specifiche; e) individuato forme e modi per procedere alle necessarie varianti urbanistiche.

2. Il pubblico ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che non si censura l'esercizio del potere discrezionale spettante al comune nella procedura in questione, ma si assume che il danno sia derivato dal mero comportamento negligente ed imprudente dell'ente territoriale per aver indotto le ricorrenti a partecipare ad un procedimento concretamente inattuabile nella consapevolezza dell'incompatibilita' dell'opera con le previsioni urbanistiche vigenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - L'attivita' illecita che si assume compiuta dall'amministrazione consiste, secondo le societa' ricorrenti, nell'avere il comune dato avvio al procedimento di (OMESSO) (di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 37 bis, introdotto dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, articolo 11), in vista della realizzazione di un parcheggio interrato, nella consapevolezza che l'opera era concretamente inattuabile in base alle previsioni urbanistiche vigenti, non modificate nonostante gli impegni assunti in proposito, sicche' la procedura doveva ritenersi "illegittimamente interrotta" dopo il compimento da parte delle societa'interessate di una serie di dispendiose attivita' funzionali alla partecipazione alla gara che sarebbe stata successivamente indetta dall'amministrazione comunale, e che non lo era stata.

2) - La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della Legge 21 luglio 2000, n. 205, articolo 6, essendo relativa a "procedure di affidamento dei lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente ..., all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale".

E', invero, assolutamente evidente che l'attivita' che si afferma essere stata produttiva del danno, lungi dal rappresentare un mero comportamento materiale della p.a., consiste - contrariamente a quanto sostenuto dalle societa' ricorrenti, ma come invece si evince dalla loro stessa prospettazione - in un'attivita' commissiva e omissiva direttamente e funzionalmente collegata alla procedura di affidamento dei lavori mediante (OMESSO), che si predica illegittimamente intrapresa (in difetto dei presupposti urbanistici di realizzabilita' delle opere), ovvero illegittimamente continuata (in mancanza delle varianti urbanistiche che sarebbero state necessarie). Tanto e', in sostanza, riconosciuto dalle stesse ricorrenti laddove affermano che la questione dedotta innanzi al tribunale (id est: domanda di risarcimento) "deriva da una condotta illecita della pubblica amministrazione consistente, come detto, nella indizione di una procedura avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera che gia' si sapeva essere contraria alla disciplina urbanistica vigente" (a pagina 2 della memoria); e laddove riconoscono che in atto di citazione avevano affermato di "aver partecipato alla procedura di finanza di progetto ((OMESSO)) presentando - nel termine all'uopo concesso dalla legge ed indicato dal Comune - una proposta avente ad oggetto la costruzione e successiva gestione di un parcheggio interrato" (pagina 2 del ricorso, in fine).

Vertendosi in fattispecie di giurisdizione esclusiva, e' poi del tutto irrilevante che la posizione giuridica soggettiva delle imprese partecipanti alla "procedura" fosse, nel momento in cui e' configurata l'illegittima attivita' pregiudizievole della p.a., di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, venendo invece in determinante rilievo che l'attivita' della p.a. che si assume produttiva di danno era inequivocamente collegata al procedimento volto alla realizzazione di un'opera pubblica.

2. In difetto di esercizio di attivita' difensiva da parte del comune di Massa, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo.



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