Nelle procedure di project financing, quando l'amministrazione concedente stabilisce espressamente un limite di importo non superabile, detta indicazione ha valore cogente non solo quale tetto massimo al di sopra del quale l'amministrazione non intende compartecipare agli oneri economici che derivano dalla realizzazione dell'opera pubblica, ma anche quale "break even point", ossia quale punto critico al di sopra del quale risulta compromesso l'equilibrio economico finanziario del promotore secondo una valutazione effettuata a priori dalla stessa amministrazione.