Non può essere pronunciata l'esclusione di un'impresa concorrente per avere la stessa omesso di completare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 con l'espressa assunzione della personale responsabilità del dichiarante per il caso di dichiarazioni false, considerato che, nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, in cui è interesse specifico della amministrazione scrutinare il numero più elevato possibile di proposte e quindi di non escludere le stesse per mere irregolarità formali, è espressamente prevista una parentesi procedimentale finalizzata alla regolarizzazione della documentazione prodotta di guisa che, se non altro in questa sede, l'amministrazione potrebbe consentire la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva.