Nelle procedure di project financing la procura speciale a sottoscrivere e stipulare con le Amministrazioni competenti i contratti di concessione deve ritenersi comprensiva anche del potere di presentare la proposta, costituendo questa il necessario antecedente ai fini della (eventuale) stipula del contratto o della concessione. L'ampiezza dei poteri conferiti con procura speciale deve essere infatti letta sulla scorta dell'art. 1708, primo comma, del codice civile, ai sensi del quale "il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento". Il criterio utilizzabile è quindi quello della connessione necessaria tra l'atto giuridico indicato esplicitamente quale oggetto del mandato e l'atto compiuto dal mandatario.