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Tribunale Amministrativo Regionale SARDEGNA - Cagliari Sezione 1 - Sentenza del 18 settembre 2008, n. 1783 - Massima 1

Nonostante il disposto dell'art. 154 del codice dei contratti sembri individuare nel responsabile del procedimento l'organo competente ad esprimersi sia sulla fattibilitą tecnico economica della proposta sia sulla sua rispondenza al pubblico interesse, questi, salvo che non rivesta qualifica dirigenziale, non ha alcun potere valutativo proprio, potendo espletare soltanto incombenze istruttorie interne al procedimento, restando, poi, il potere di scelta finale affidato all'autoritą attributaria della correlativa potestą; autoritą da identificare in base alle disposizioni che regolano, per ciascuna amministrazione, il riparto di competenze tra organi burocratici e organi di direzione politica. Mentre spetta al dirigente competente per settore pronunciare sulla validitą della proposta dal punto di vista tecnico-economico, la valutazione sulla conformitą dell'intervento proposto al pubblico interesse spetta non gią ai singoli organi di gestione amministrativa, ma all'organo competente a fissare, ai pił alti livelli di indirizzo politico, gli orientamenti fondamentali dell'ente.


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