Le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, anche se non richiamano espressamente gli artt. 38, comma 2, codice dei contratti e 77 bis D.P.R. 445/2000, vanno sempre intese nel senso di ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva, salva sempre la possibilità, per la stazione appaltante, di accertare la sussistenza del requisito cui la dichiarazione è preordinata. La previsione del medesimo art. 38, comma 3, secondo cui resta fermo l'obbligo di produrre il d.u.r.c., è esclusivamente riferita all'affidatario, ossia al concorrente individuato quale futuro contraente con l'amministrazione appaltante e non ai singoli concorrenti o partecipanti alla gara.