E' inammissibile il ricorso proposto avverso la lettera invito alla procedura negoziata, nella parte in cui prevede il diritto di prelazione a favore del promotore all'esito della procedura stessa. Tale censura puņ essere dedotta solo al momento in cui, essendosi classificato il ricorrente al primo posto della graduatoria, abbia poi visto svanire l'aggiudicazione a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore. Solo in tale momento, infatti, la previsione contenuta nell'invito suddetto puņ assumere efficacia lesiva.