www.projectfinancing-giurisprudenza.it

Cerca

Vai ai contenuti

Tribunale Amministrativo Regionale VENETO - Venezia - Sentenza del 10 aprile 2008, n. 934 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,

prima sezione,

con l'intervento dei magistrati
Elvio Antonelli - Presidente f.f, relatore
Fulvio Rocco - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 935/2007 proposto da Ca. Costruzioni di Si. Ca. e Fa. Pa. S.n.c. in proprio nonché quale capogruppo e mandataria dell'ATI tra la stessa e Gi. Ing. Zo., Re. Dott. Geol. Zo., Gi. Geom. Mo., Ma. Ing. Bo.; An. Ing. Ca., Ca. Ing. Ro., Mi. Geom. Le., Ri. Dott. Cr., Impresa Funebre Bi. S.r.l., Im. S.r.l., Co. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Lu. Pe., Pa. Sc. e Ma. Ma., con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Me.-Ve., via Ta. (...),
contro
il Comune di Bo. Pi. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gi. Ba., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Bo. Pi. prot. n. 4976/2007, recante diniego da parte dell'A.T.I. ricorrente all'accesso ai documenti amministrativi relativi ai lavori di realizzazione del blocco loculi presso il Cimitero comunale IV stralcio.
Visto il ricorso, notificato il 9.5.2007 e depositato presso la Segreteria il 21.5.2007, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bo. Pi.;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all'udienza camerale del 9 aprile 2008 (relatore il Presidente f.f. Elvio Antonelli), gli avvocati: Lu. Pe. per la parte ricorrente e So., in sostituzione di Gi. Ba., per il Comune di Bo. Pi.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità essendo il ricorso infondato.
Ed invero la richiesta di accesso della società ricorrente è basata sulla necessità di tutelare la sua posizione con riguardo ad un'azione per responsabilità precontrattuale cui potrebbe essere incorsa la stazione appaltante con riguardo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria di un project financing.
Ebbene ritiene il Collegio che in effetti l'attività amministrativa svolta successivamente alla suddetta revoca (e cioè gli atti relativi alla nuova gara) sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della citata responsabilità precontrattuale atteso che, tale tipo di responsabilità è esclusivamente correlata agli affidamenti dati all'impresa e alle ragioni per cui tali affidamenti sono stati rimossi.
Ebbene in proposito devono ritenersi sufficienti ai fini dell'accertamento di tale responsabilità gli atti relativi alla gara non aggiudicata in via definitiva alla ricorrente; atti già in possesso della ricorrente.
Correttamente pertanto l'Amministrazione ha opposto alla società ricorrente la circostanza che nella specie si trattava in realtà di un controllo generale sull'attività amministrativa e che i documenti richiesti non possono considerarsi rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 27 febbraio 2008.



Torna ai contenuti | Torna al menu